Mutui, al via il Fondo di solidarietà per sospendere le rate

Buone notizie per le famiglie italiane alle prese con la rata del mutuo. Per chi è in difficoltà economiche, infatti, è stato attivato lo scorso 29 aprile il Fondo di solidarietà. In pratica, chi ha un mutuo potrà chiedere la sospensione del pagamento delle rate per la prima casa per un massimo di 18 mesi.

Il sostegno economico era stato “stoppato” da alcuni mesi perché si attendeva una nuova regolamentazione per poter usufruire delle agevolazioni. Il regolamento che rende attuativo il fondo è stato approvato con decreto n. 37 del 22 febbraio 2013, ed è ora entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile scorso. Sul sito di Consap (www.consap.it), la concessionaria che si occupa del Fondo, si possono trovare tutte le informazioni necessarie per l’erogazione e per inviare le richieste. Il Fondo opera fino ad esaurimento, e quindi fino a quando ci sono le risorse economiche previste dalla legge. La grave crisi economica che sta colpendo le famiglie, specie quelle in cui uno o più membri perdono il lavoro, porterà moltissime famiglie a richiedere i contributi. Il consiglio, quindi, è di inviare le domande il più presto possibile. La sospensione delle rate è concessa per i mutui non superiori a 250mila euro e il titolare deve avere un indicatore della situazione economica (Isee) non superiore a 30.000 euro.

Vediamo, ora, come è possibile accedere al Fondo di solidarietà e come si può rendere più facile la vita delle famiglie che hanno un mutuo a carico. Per potervi accedere sono necessari alcuni requisiti. E’ necessario, infatti, che nei tre anni precedenti alla richiesta di accesso al Fondo (e dopo aver stipulato il contratto di mutuo) si verifichi uno di questi casi. Il licenziamento, e quindi la cessazione del rapporto di lavoro (non consensuale), la risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa, dimissioni volontaria del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Vi è infine, un altro limite imposto dal Fondo per poter richiedere la sospensione del mutuo. Non si può accedere all’aiuto se si è in ritardo con i pagamenti delle rate di oltre novanta giorni consecutivi al momento della richiesta.