Risarcimento danni RCA: quali sono le tempistiche e le modalità per richiederlo?

Come richiedere il risarcimento alla nostra assicurazione in caso di incidente stradale?

Il risarcimento assicurativo è un concetto fondamentale quando si parla di assicurazioni RCA: ma come viene calcolato? In quali casi si può farne domanda e che procedura bisogna seguire per avanzare tale richiesta? E ancora, quali sono le tempistiche con cui la nostra compagnia assicurativa erogherà l’importo dovuto? Ovviamente parlare di risarcimento significa toccare una tematica scottante, soprattutto quando ricorre il caso di incidente stradale: nonostante ciò, molte sono le incertezze che ruotano attorno a questo concetto.

Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza riguardo agli aspetti fondamentali e ai comportamenti da adottare in caso di sinistro, approfondendo anche la nuova normativa relativa al risarcimento diretto.

Risarcimento danni RCA: di cosa si tratta

Con il termine risarcimento si va ad intendere la somma che viene pagata da una compagnia di assicurazioni al suo assicurato in seguito ad un sinistro. Tale importo viene liquidato dall’assicurazione solo in seguito alla denuncia dello stesso e solo in seguito ad una procedura di richiesta.
Ma cosa si intende quando si fa riferimento alla parola “sinistro”? Un sinistro non è altro che un qualsiasi evento che, manifestandosi, va a realizzare il rischio per cui si decide di stipulare una polizza. Con il verificarsi dello stesso, quindi, potrebbe essere dovuta una controprestazione assicurativa: in altre parole, il sinistro è un evento che va a provocare un danno, dando così diritto all’assicurato di richiedere all’assicurazione una prestazione monetaria.
A questo punto è necessario soffermarsi sulla diversa natura che può contraddistinguere il sinistro stesso. L’assicuratore, infatti, non è tenuto a risarcire i sinistri che hanno alla base comportamenti dolosi o colpa grave da parte dell’assicurato. Per questo motivo il sinistro non implica necessariamente un obbligo di risarcimento da parte della compagnia assicurativa. Se il sinistro è invece doloso, ma commesso da un terzo diverso dall’assicurato (quando quest’ultimo risponde per il danno), l’assicurazione è obbligata ad erogare il risarcimento.

Risarcimento danni RCA: la denuncia del sinistro

Per poter procedere con la richiesta di risarcimento è prima necessario fare denuncia del sinistro. Tale denuncia deve essere necessariamente fatta entro 3 giorni dall’avvenimento del fatto. Il rispetto di questo termine è essenziale: se non si rientra nella tempistica indicata, infatti, non sarà più possibile richiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazioni. Come fare per denunciare il sinistro? Le opzioni sono diverse e spesso dipendono dalla compagnia assicurativa con cui si è stipulata la polizza: alcune assicurazioni prevedono oggi la possibilità di agire anche telefonicamente oppure online. Per fare denuncia è necessario seguire il cosiddetto modulo di constatazione amichevole (ovvero il modulo blu CAI), all’interno del quale si possono ritrovare tutte le informazioni necessarie per riportare i fatti avvenuti e chiarire le dinamiche di un incidente. Le modalità di compilazione possono essere molteplici: nessuna paura quindi se non si ha un modulo a portata di mano in seguito al sinistro, l’importante è stilare e firmare le informazioni fondamentali.

Bisognerà quindi riportare:

  • giorno, ora e luogo dell’incidente
  • soggetti coinvolti e loro veicoli
  • dinamiche del sinistro
  • danni ai veicoli e danni fisici alle persone
  • segnalazione di eventuali testimoni dell’accaduto

Nel documento CAI si troveranno quindi tutte le informazioni necessarie per descrivere il fatto, ma anche il nome delle compagnie assicurative coinvolte e il tipo di polizza sottoscritta dai conducenti.

Risarcimento danni RCA: la firma del modulo di constatazione amichevole

Il modulo di constatazione può essere firmato da una sola parte oppure da tutti i soggetti coinvolti; in quest’ultimo caso, se tutte le parti appongono la firma, il modulo attesterà il loro accordo sulle dinamiche dell’incidente, con conseguenti vantaggi per quanto riguarda la procedura di richiesta di risarcimento. Se il modulo viene firmato da entrambe le parti, infatti, la procedura si concluderà in 30 giorni invece che in 60. Inviata la richiesta di risarcimento, infatti, la compagnia assicurativa è tenuta a formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dall’incidente (90 nel caso in cui vi siano danni alla persona). Quando invece non viene trovato un accordo tra le parti, queste dovranno compilare le rispettive sezioni distintamente.

Risarcimento danni RCA: la procedura di risarcimento

Il risarcimento diretto è un particolare caso di procedura di risarcimento a cui si può ricorrere solamente in situazioni specifiche. Con l’introduzione del risarcimento diretto la normativa ha cambiato le regole del gioco, permettendo una piccola rivoluzione in campo assicurativo. Questo cambiamento normativo, infatti, pur riguardando solamente alcuni casi di sinistro, ha permesso di semplificare la procedura per l’ottenimento del risarcimento.

In cosa consiste e in che casi si può ricorrere al risarcimento diretto?

  • Il sinistro deve avvenire in Italia
  • Sono coinvolti solamente due veicoli
  • I danni contro le persone devono essere di lieve entità

In queste casistiche l’assicurato può chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella della controparte. Ovviamente la compagnia si accerterà che sussistano le prerogative del risarcimento diretto.

Qualora non sussistano le prerogative qui indicate per la richiesta di risarcimento diretto, si dovrà avviare la procedura tradizionale. Rientrano in questa casistica i sinistri con più di due vetture coinvolte, avvenuti al di fuori dei confini italiani, con danni elevati…

Risarcimento danni RCA: come è calcolato?

In seguito a perizia, il danno verrà valutato e quantificato: a questo punto la compagnia assicurativa erogherà all’assicurato l’offerta di risarcimento, somma che potrà essere accettata, rifiutata o ignorata. L’assicurato infatti potrebbe decidere di agire in giudizio se non soddisfatto dell’importo: in ogni caso però, la somma offerta ed erogata dalla compagnia sarà considerata come un acconto. Ricordiamo che, in seguito alla perizia, è diritto dell’assicurato chiedere l’accesso agli atti che hanno determinato l’offerta, in quanto utili per determinare se accettarla o procedere in giudizio.