Risarcimento in forma specifica: come funziona

polizza auto e risarcimento

Il risarcimento in forma specifica è una condizione contrattuale che l’assicurato può decidere di sottoscrivere inserendola nella propria assicurazione RC auto o RC moto, prevista dall’articolo 2058 del Codice Civile: comporta non l’erogazione di una certa somma di denaro, ma la fornitura di un determinato servizio. Ad esempio, in caso di sinistro piuttosto che anticipare le somme necessarie per la riparazione del veicolo danneggiato, la compagnia assicurativa provvede a far aggiustare l’auto presso una carrozzeria convenzionata.
Per il danneggiato è possibile avanzare una richiesta di risarcimento in forma specifica del danno, a condizione che esso non sia troppo oneroso per il debitore e che, quindi, sia possibile, in misura parziale o totale.
La reintegrazione in forma specifica presuppone una riparazione in natura, dunque. Rispetto al risarcimento del danno per equivalente, quello in forma specifica è più ampio e, per il debitore può essere più oneroso.

Quando è possibile chiedere il risarcimento in forma specifica

Il soggetto danneggiato può chiedere questa forma di risarcimento solo nel caso in cui sia possibile la reintegrazione, dal punto di vista giuridico e dal punto di vista materiale, e ovviamente se la clausola è stata stipulata assieme ad una assicurazione auto o una assicurazione moto.
Non sempre è possibile la reintegrazione: il bene che deve essere riparato, per esempio, potrebbe non essere aggiustabile, potrebbe dare origine a un reato o a un esito non conforme alle norme di legge.
Inoltre, come già anticipato, è necessario che il risarcimento in forma specifica non risulti troppo oneroso per chi dovrebbe effettuarlo: ciò significa che l’impegno economico non deve essere molto più consistente di quello che sarebbe previsto con un risarcimento per equivalente.

Risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica

L’obbligazione risarcitoria rappresenta un debito di valore, che corrisponde al valore effettivo del bene che è andato perduto o che è stato compromesso. Esso viene rivalutato nel corso del tempo. La domanda di risarcimento per equivalente è stata considerata dalla giurisprudenza un minus rispetto alla domanda di risarcimento in forma specifica: la prima è il sostituto legale della seconda. Questo vuol dire, da un lato, che nella domanda di reintegrazione in forma specifica è implicita la richiesta di risarcimento per equivalente e, dall’altro lato, che dopo una proposta di domanda di risarcimento in forma specifica in primo grado ci può essere una richiesta di risarcimento per equivalente in appello. In un caso del genere, si è in presenza di una riduzione della domanda originaria. Non è valido, ovviamente, il viceversa, con il passaggio dal risarcimento per equivalente a quello in forma specifica.