Sospensione dell’assicurazione auto o moto: come riattivarla

Se si è effettuata la sospensione dell’assicurazione di auto o moto è necessario comunicare alla propria Compagnia la volontà di riattivarla

Non è possibile per i veicoli circolare senza un’assicurazione auto o moto. La responsabilità civile, RC auto o RC moto, prevede la responsabilità giuridica per i rischi quando ci si mette alla guida. Per tale motivo, l’ordinamento giuridico italiano sancisce l’obbligo a garantirsi, presso una compagnia di assicurazioni autorizzata, per eventuali rischi derivanti dalla circolazione di veicoli su strada.
Gli obblighi non sono solo per i conducenti: la compagnia assicuratrice ha, a sua volta, l’obbligo a contrarre pagamento con tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano.
Non sempre però il veicolo è utilizzato tutto l’anno. Soprattutto per quanto concerne le moto è normale che queste non vengano utilizzate nel periodo invernale. Che cosa fare allora? È possibile bloccare il pagamento dell’assicurazione per il periodo di inutilizzo dei veicoli? È possibile, per legge, sospendere la propria polizza RC auto o moto. Ovviamente, dipende dalla tipologia di assicurazione che si è sottoscritta e dalla Compagnia di Assicurazione cui si fa riferimento. Quest’ultime possono:

  • concedere gratuitamente la sospensione dell’assicurazione,
  • prevedere un costo aggiuntivo nel momento in cui viene stipulato il contratto assicurativo,
  • richiedere un pagamento per la sospensione e riattivazione della polizza, pagamento che di solito si aggira intorno ai 20-30 euro.

Come eseguire la sospensione dell’assicurazione

Una volta deciso di non far più circolare l’auto o la moto per un periodo che può andare dai tre mesi a un anno, è sufficiente avvisare la propria assicurazione. Tale avviso può essere recapitato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, email o fax.
Nella comunicazione bisognerà inserire dei dati specifici:

  • specificare le generalità del titolare dell’assicurazione,
  • indicare il numero di polizza.

A quel punto sarà cura della compagnia richiedere un incontro con l’interessato per il ritiro del certificato di assicurazione e la Carta Verde originali.
Al termine di tale operazione la compagnia assicurativa farà ricevere dall’assicurato un modulo, dove sottoscrivere la data di fine polizza, che andrà restituito firmato. La sospensione diventa operativa alle ore 24.00 dello stesso giorno in cui la compagnia assicurativa ha ricevuto la richiesta di sospensione, è però possibile inserire una data diversa da cui far partire la clausola.

Come riattivare l’assicurazione dopo la sospensione

Quando l’assicurato che ha sospeso la polizza ha bisogno di riutilizzare la propria auto o la propria moto, deve comunicare all’Assicurazione di voler riattivare la polizza RC auto o moto. Una volta riattivato il contratto, il periodo in cui la copertura assicurativa era stata sospesa viene recuperato, per cui la data di scadenza della polizza viene posticipata: ad esempio, se viene sospesa una polizza RCA quando mancano 3 mesi alla scadenza, questi 3 mesi verranno recuperati dalla data di riattivazione.
La riattivazione non va necessariamente fatta sulla stessa auto per la quale era valida la polizza sospesa, si può riattivare la polizza anche trasferendola su un altro veicolo, nel caso in cui, ad esempio, quello che si possedeva sia stato venduto o rubato. In entrambi i casi, per ottenere la riattivazione su un’altra vettura, bisogna presentare alla compagnia la documentazione ufficiale che certifica la cessione o il furto. Come per la sospensione per riattivare la polizza RC basta inviare alla propria Assicurazione una richiesta, si può fare:

  • via fax,
  • con raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • se previsto, dal sito della compagnia con un modulo online.

In seguito la compagnia consegnerà all’assicurato un nuovo certificato, un nuovo tagliando e l’eventuale Carta Verde.
È importante fare richiesta di riattivazione entro il termine massimo previsto dal contratto, infatti se si lascia scadere questo termine, l’assicurato perde il premio non goduto e in alcuni casi, in base a quanto stabilito dalle condizioni di polizza, può addirittura non ricevere l’attestato di rischio, indispensabile per mantenere la classe Bonus-Malus maturata.
È bene ricordare che ogni compagnia può prevedere propri termini e vincoli, per cui conviene sempre verificare le condizioni di polizza della propria assicurazione.

Sospensione dell’assicurazione: doveri e sanzioni

Prima di decidere per la sospensione della polizza è necessario tenere conto che durante la sospensione, il veicolo non può essere parcheggiato in aree pubbliche. Ciò può essere un grande problema soprattutto per chi vive in città, che non sempre ha a disposizione un box auto/moto. Sospendere la polizza auto comporta l’annullamento dell’assicurazione ed è vietato per qualsiasi veicolo circolare se non assicurato. Per chi mette in circolazione un veicolo con una polizza sospesa, l’ordinanza 21575/12 della Cassazione sancisce che valgono le sanzioni relative a un veicolo non assicurato.
L’articolo 193 del Codice della Strada prevede una sanzione economica applicabile a chi guida senza un’assicurazione auto o moto valida che va da 779 a 3119 euro e può prevedere anche il sequestro del veicolo.