Abolizione del tacito rinnovo: scopri i passaggi e le leggi che hanno garantito la libertà di scelta

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Il passaggio dal rinnovo automatico dell’assicurazione al tacito rinnovo

Fino al primo gennaio 2013 vigeva la norma che prevedeva il tacito rinnovo delle assicurazioni RCA. Ciò significava che, una volta scaduto il periodo assicurativo annuale, l’assicurazione auto o l’assicurazione moto veniva automaticamente rinnovata con la medesima compagnia. Si trattava di una formula che garantiva la continuità della copertura, infatti ai clienti bastava versare il nuovo premio entro una data stabilita, per avere la certezza di essere in regola con le leggi che regolavano e ancora regolano la circolazione di auto e motoveicoli. Certo era un’indubbia comodità per gli assicurati che non dovevano preoccuparsi di richiedere un nuovo preventivo per l’assicurazione e stipulare un nuovo contratto ogni anno, ma dovevano semplicemente limitarsi a versare quanto richiesto, per contro vi era però anche un enorme svantaggio: non era semplice svincolarsi dalla compagnia per andare alla ricerca di un’altra che offrisse tariffe maggiormente convenienti.

Il tacito rinnovo: quando il problema è venuto alla luce

Fino a dieci-venti anni fa, quasi nessuno si poneva il problema del tacito rinnovo della RCA: ci si assicurava con una compagnia e, di solito, si rimaneva fedeli ad essa per tutta la vita. A partire dalla metà degli anni Novanta però, si è assistito a un progressivo aumento dei premi assicurativi, un aumento che è andato ben oltre i tassi di inflazione e che ha finito per rendere le polizze assicurative italiane le più costose sul mercato europeo. Ciò ha portato molti a eludere l’obbligo di legge del pagamento dell’assicurazione e dunque era necessario intervenire con normative che potessero facilitare automobilisti e motociclisti a individuare polizze meno onerose. Senza pensare ancora all’abolizione del tacito rinnovo, il decreto Bersani del 2007 aveva previsto che le compagnie inviassero ai propri clienti l’attestato di rischio e l’importo del premio da pagare almeno 30 giorni prima della scadenza. In questo modo si poteva valutare l’aumento delle tariffe ed eventualmente pensare di disdire in tempo il contratto per stipularne un nuovo con un’altra compagnia.

Il tacito rinnovo: il decreto Bersani

Il decreto varato nel 2007 da Bersani prevedeva anche facilitazioni per chi volesse disdire altri tipi di contratti assicurativi. Di norma i contratti di assicurazione casa, infortuni, professionali avevano e hanno una durata poliennale e, seppure la normativa non sia intervenuta a eliminare la clausola del tacito rinnovo, molto spesso presente, è stato reso possibile disdirli entro un certo periodo. Ad esempio i contratti di assicurazione casa stipulati prima del 2007, seppure con durata decennale potevano essere disdetti dopo tre anni, in seguito divenuti 5, mentre quelli stipulati dopo tale data possono essere disdetti dopo un anno. Naturalmente se nei contratti era presente la clausola del tacito rinnovo, occorreva inviare la disdetta con determinato periodo di anticipo. A tutt’oggi non è però stata prevista alcuna abolizione del tacito rinnovo nei contratti al di fuori della RCA.

Il tacito rinnovo: come si è giunti all’abolizione

Nonostante fosse stato fatto un primo passo con le innovazioni introdotte dal decreto Bersani, non era comunque semplicissimo spostarsi da una compagnia all’altra. La disdetta doveva avvenire per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno che andava spedita almeno 15 giorni prima della scadenza naturale del contratto. Bastava un ritardo nella ricezione dell’attestato di rischio da parte della propria compagnia ed ecco che ci si ritrovava un altro anno vincolati ad essa costretti a pagare premi ritenuti troppo onerosi. Era perciò necessario prevedere un intervento che lasciasse maggiore libertà di azione ad automobilisti e motociclisti e tale provvedimento è giunto a fine del 2012.

Il tacito rinnovo: l’abolizione per le assicurazioni nel 2013

Nell’autunno del 2012, l’allora Governo Monti, sulla spinta della richiesta di riforme che stimolassero la concorrenza e che potessero rivitalizzare un’economia italiana ormai travolta dalla terribile crisi economica globale, ha varato il decreto Sviluppo Bis, trasformato in legge nel dicembre dello stesso anno. In esso erano previste anche le norme per l’abolizione del tacito rinnovo entrate poi in vigore a partire dal primo gennaio 2013. Da quel giorno, infatti, per tutti gli assicurati è stato abolito l’obbligo di inviare la raccomandata di disdetta alla propria compagnia perché la scadenza di tutti i contratti è divenuta automatica. Sono stati aboliti i contratti RCA con durata superiore all’anno e alla scadenza è stata stabilita la completa libertà di stipula permettendo così una reale e libera concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Il tacito rinnovo: cosa è cambiato a seguito dell’abolizione

Il decreto Sviluppo Bis ha in pratica portato a una piccola rivoluzione, anche se gli obblighi per le compagnie sono di fatto rimasti invariati. Esse, infatti, sono tenute e a inviare almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, il preventivo con l’indicazione del premio da pagare e, fino a luglio 2015, anche l’attestato di rischio (ora tale documento è stato digitalizzato e reso disponibile sul sito delle compagnie). La vera rivoluzione è invece avvenuta per gli assicurati che sono liberi di trovare il contratto che ritengono più adatto alle loro esigenze e quindi di spuntare tariffe meno onerose.

Il tacito rinnovo: alcuni chiarimenti che riguardano l’abolizione

Occorre ricordare che, se si intende rimanere con la medesima compagnia assicurativa si può procrastinare il pagamento del premio fino a un massimo di 15 giorni dopo la scadenza, senza rinunciare alla copertura. Nel caso invece si sia deciso di cambiarla, è necessario mettersi alla ricerca della polizza più adatta alle proprie esigenze prima della scadenza e prevedere la stipula del contratto in tempo. Nel caso la stipula venga protratta di qualche giorno e quindi si vada oltre la scadenza dell’assicurazione, non ci si deve comunque preoccupare perché la legge prevede che la copertura si estenda per 15 giorni dopo la scadenza.