Decreto legge Bersani

La legge Bersani, entrata in vigore il 3 aprile 2007, ha introdotto importanti novità nel mondo delle polizza RC Auto. L’obiettivo principale della nuova normativa è quello di rendere più chiaro e trasparente il settore delle Assicurazioni. Tra le più importanti modifiche introdotte troviamo:

la procedura del Risarcimento Diretto, che sostituendo la vecchia Convenzione Indennizzo Diretto, permette agli assicurati di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia assicurativa, accorciando nettamente i tempi del rimborso; l’introduzione dell’obbligo per le compagnie di Assicurazioni di inviare una comunicazione, almeno trenta giorni prima, della scadenza annuale della polizza e una copia dell’attestato di rischio. l’obbligatorietà della copertura danni per i trasportati: in caso di incidente con infortuni ai passeggeri, è l’Assicurazione del conducente che paga, indipendentemente da di chi sia la colpa.

Il decreto Bersani introduce inoltre importanti novità per quel che riguarda la disciplina delle classi di merito, stabilendo che:

Le compagnie assicurative hanno il divieto di applicare variazioni delle classi di merito, in caso di incidente, senza prima aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente; in sostanza, l’impresa di Assicurazione può variare la classe di merito solo se il contraente è il responsabile principale del sinistro.

Nel caso in cui la polizza RC Auto è sospesa o non viene rinnovata per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito, e quindi la classe di merito maturata, conserva validità per cinque anni, l’utente potrà pertanto utilizzarlo in seguito. Nel momento in cui un assicurato acquista una nuova automobile, le compagnie assicurative non possono assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito per il primo veicolo già assicurato.

Chi si assicura per la prima volta e i neo patentati, posso sottoscrivere una nuova assicurazione acquisendo la classe di merito di un familiare convivente, come ad esempio di un genitore, di un fratello o di un coniuge. Questo permetterà ai neo assicurati di avere una classe CU molto più bassa della 14esima, la vecchia classe di avvio prevista in caso di prima assicurazione e conseguentemente pagheranno un premio assicurativo più basso. Condizione necessaria per poter usufruire di questo vantaggio è provare, attraverso lo stato di famiglia, la convivenza con il nucleo familiare.