Tre sono le sanzioni che comportano la perdita della patente B provvisoriamente o in via definitiva.
Il provvedimento di revisione consiste nel sottoporre il titolare ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, per verificare se ha ancora i requisiti richiesti per la guida. Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.
Nel caso di verifica dell'idoneità tecnica alla guida, l'interessato deve prenotar presso il competente ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri l'esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella stessa giornata.
La revoca è richiesta dal DTT, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, nei casi di:
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perdita totale del punteggio della patente a punti
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tre violazioni non contestuali che comportino la perdita di 5 punti nell’arco di 12 mesi;
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guida sotto lo stato d’ebbrezza o sostanze stupefacenti;
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coma di durata superiore alle 48 ore;
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coinvolgimento in incidente stradale che abbia provocato lesioni gravi alle persone.
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Per effettuare la revisione della patente bisogna presentare agli uffici competenti del DTT la seguente documentazione:
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richiesta sull’apposito modulo disponibili presso lo stesso ufficio o compilabile online sul sito de
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l Portale dell’Automobilista;
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l’attestazione del pagamento di 15 euro sul conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento dei
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Trasporti Terresti;
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la patente.
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Una volta superati i controlli e/o gli esami all’automobilista verrà riconsegnata la patente con conseguente assegnazione dei 20 punti. In caso contrario l’ufficio del DTT provvederà alla revoca del documento. Se invece non ci si sottopone alla revisione, scatta la sospensione della patente.
La sospensione della patente è la privazione temporanea della sua validità: si riferisce sia ad una sanzione amministrativa accessoria che viene applicata per un periodo stabilito dal prefetto in caso di violazione di norme del Codice della Strada, sia ad un provvedimento a tempo indeterminato in caso di perdita dei requisiti psicofisici accertata in seguito a visita medica. Chi guida con patente sospesa è soggetto alla revoca del documento e a una multa di 159 euro.
All’automobilista tuttavia è concesso un permesso speciale di guida, anche con patente sospesa, solo in casi di provata impossibilità nel raggiungimento del proprio posto di lavoro. Questo permesso che verrà concesso dal prefetto permette di guidare in determinate fasce orarie e per un massimo di tre ore al giorno. Chi viola i limiti dell’ordinanza incorre in una multa di 1.886 euro.
La revoca è il ritiro definitivo della patente. L’atto di revoca avviene da parte degli uffici competenti del DTT nei casi in cui il titolare:
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non presenti più, in modo permanente, i requisiti psicofisici richiesti;
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sottoposto a revisione non risulta idoneo;
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abbia ottenuto la sostituzione della patente con una rilasciata da uno Stato estero.
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Il documento di guida può essere revocato anche da parte del prefetto nei confronti sia di persone ritenute pericolose per la sicurezza, sia di condannati a pena detentiva superiore a 3 anni.
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