Glossario Assicurazione Auto F
Fondi pensione
Fondi aventi lo scopo di offrire a una collettività di lavoratori (dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico. A seconda delle modalità di costituzione, i fondi pensione si dividono in due grandi categorie: i fondi chiusi (o negoziali) e i fondi aperti. I primi sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi e si rivolgono a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio, i dipendenti di una stessa impresa o i lavoratori di un medesimo comparto economico). Ai secondi, che sono invece istituiti direttamente da un intermediario finanziario abilitato (impresa di assicurazione, banca, SIM o società di gestione del risparmio), possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano. Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione è tuttavia possibile per il lavoratore iscritto al fondo chiuso trasferirsi a un fondo aperto o a una forma pensionistica individuale.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Nell’ambito delle assicurazioni RCAuto è il fondo destinato al risarcimento di chi ha subito danni provocati da veicoli non assicurati, non identificati o le cui imprese assicuratrici si trovino in una situazione di liquidazione coatta amministrativa. Il fondo è gestito dalla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) ed è incrementato dal versamento di un contributo del 4% da parte delle imprese assicurative operanti nel ramo delle assicurazioni RCA. In caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto per i danni alla persona. Nell’ipotesi di veicolo non assicurato, il Fondo interviene anche per i danni alle cose con una franchigia assoluta di 500 Euro. In caso di sinistri provocati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta, vengono risarciti sia i danni alla persona che i danni alle cose. In tutte le ipotesi, i risarcimenti non possono superare i massimali minimi previsti dalla legge al momento del sinistro.
Forme pensionistiche individuali
Pensioni integrative individuali che si aggiungono alla forma pensionistica prevista dallo Stato, e che si attuano o attraverso l’adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita che presentino determinate caratteristiche previste dalla legge.
Franchigia / Scoperto
Si tratta di limitazioni alla copertura assicurativa previste in polizza, che stabiliscono che una parte del danno debba rimanere a carico dell’assicurato. La franchigia, a differenza dello scoperto, prevede un importo fisso che si applica sulla somma assicurata e non sul danno, pertanto il suo ammontare è definibile a priori.
Franchigia relativa
In una polizza assicurativa la franchigia è relativa quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia, l’assicuratore non paga l’indennizzo, se il danno è superiore l’assicuratore lo risarcisce senza tener conto della franchigia.